Art. 1251 – Garanzie annesse al credito

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito(1), salvo che abbia ignorato l’esistenza di questo(2) per giusti motivi(3).

Note

(1)

Garante e garantito possono accordarsi diversamente.

(2)

La formulazione della norma sembra stabilire che l’ignoranza deve riguardare l’esistenza del credito ma si deve ritenere che l’ignoranza possa avere ad oggetto anche la possibilità di compensare il credito (1243 c.c.).

(3)

Per stabilire se l’ignoranza del garantito è giustificata è necessario verificare se si è comportato in modo diligente (1176 c.c.).

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