(1)Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti(2).
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione(3).
Note
(1)
La compensazione volontaria si distingue da quella facoltativa che si ha quando la parte non oppone un’eccezione che potrebbe impedire la compensazione.
(2)
Cioè quando non ricorrono i presupposti per la compenazione legale nè per quella giudiziale ma purchè non si tratti di crediti non compensabili (1247 c.c.).
È discusso se si possa prescindere dalla reciprocità dei crediti o se essa sia insita nella stessa nozione di compensazione. Così, eslcudendone la necessità, sarebbe ammissibile la compensazione di obbligazioni a catena: ad esempio se Tizio è creditore di Caio che è creditore di Mevio, e Mevio è creditore di Tizio, questi potrebbero accordarsi per estinguere i debiti.
(3)
In tal modo le parti si accordano prima della scadenza dei crediti.