Art. 1258 – Impossibilità parziale

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile 1181, 1464, 1672, 2175(1).

La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento(2), o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

Note

(1)

Ad esempio, in luogo della facoltà di edificare su tre piani il richiedente ottiene quella di edificare su due: l’appaltatore è obbligato per tale parte.

(2)

Ad esempio, il quadro di Mantegna si rovina e perde parte del suo valore, ma può comunque essere esposto alla mostra.

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