Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata(1) è divenuta impossibile 1256, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità(2), e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento(3).
Note
(1)
Se la prestazione ha ad oggetto una cosa generica, non è esatto parlare di impossibilità: in tal caso il debitore potrà procurarsi altrove il bene e rivalersi, esso stesso, sul terzo.
(2)
Può trattarsi di un fatto illecito, ad esempio un furto, ma anche di un fatto lecito, ad esempio un provvedimento amministrativo.
(3)
In questo caso si ha surrogazione legale del rapporto precedente con un altro rapporto avente diverso oggetto.