Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito(1) il suo credito 1198, 2112, anche senza il consenso del debitore(2), purché il credito non abbia carattere strettamente personale(3) o il trasferimento non sia vietato dalla legge 323 comma 3, 378, 447(4).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione(5)(6).
Note
(1)
La cessione del credito costituisce un contratto a causa (1325 c.c.) variabile perchè può essere utilizzato per realizzare funzioni diverse, tra le altre, solutoria e di garanzia.
(2)
Per il debitore è irrilevante dover adempiere verso un creditore o verso un altro perciò si prescinde dal suo consenso.
(3)
Al principio di libera cedibilità del credito fanno eccezione alcune ipotesi, prima tra tutte quella del credito strettamente personale, qual è quello agli alimenti.
(4)
Ad esempio, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all’ufficio davanti cui la controversia è pendente (1261 c.c.).
(5)
Se una delle parti cede il credito a un terzo la cessione è valida, e il ceduto potrà solo rivalersi sul cedente per la violazione del patto, a meno che non si dimostri che il cessionario lo conosceva: in tal caso la cessione può essergli opposta.
(6)
Alla struttura della cessione di credito si ispira il contratto di factoring, fattispecie di matrice anglosassone in virtù della quale il factor, imprenditore specializzato, si impegna a somministrare nei confronti del cliente una serie di servizi, tra i quali un’anticipazione finanziaria di parte del valore dei crediti ceduti dal cliente; il factor, a sua volta, riscuoterà i crediti ceduti dai debitori.