I magistrati dell’ordine giudiziario(1), i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati,i procuratori(2), i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona(3), rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione(4) davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi(5), né a quelle fatte in pagamento di debiti 1198 o per difesa di beni posseduti dal cessionario(6).
Note
(1)
La ratio sottesa alla norma ne giustifica un’applicazione estesa ai magistrati di ogni giurisdizione.
(2)
La legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso la figura del procuratore legale e, pertanto, il riferimento non ha più rilevanza.
(3)
La norma sanziona anche le violazioni indirette del divieto (v. 1344 c.c.).
(4)
La norma non specifica se la lite, oltre che già sorta, deve anche essere ancora pendente o meno.
(5)
Purché la lite sia tra i coeredi.
(6)
Ad esempio Tizio concede a Caio un mutuo (v. 1813 c.c.), che Sempronio, amico di Caio, garantisce con un’ipoteca sulla propria casa (v. 2808 c.c.). Sempronio potrà ricevere il credito cedutogli da Tizio, anche in deroga ai divieti dell’art. 1261 del c.c., perché così difenderà la propria casa dall’espropriazione che potrebbe farne Tizio.