Art. 1266 – Obbligo di garanzia del cedente

Quando la cessione è a titolo oneroso(1), il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione(2) 1410. La garanzia(3) può essere esclusa per patto(4), ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione 797.

Note

(1)

La cessione è un contratto a causa variabile, cioè può soddisfare diverse esigenze: può essere stipulata, ad esempio, a titolo oneroso, senza corrispettivo, con funzione solutoria, con funzione di garanzia, ecc.

(2)

E’ inesistente, ad esempio, il credito prescritto, già adempiuto o che non sia nella disponibilità del cedente; altresì, il credito nullo, annullabile, derivante da contratto risolubile o rescindibile.

(3)

La garanzia comprende l’obbligo di restituire quanto ricevuto e di risarcire l’eventuale danno.

(4)

Il patto, invece, non può rendere più gravosa la garanzia.

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