Quando la cessione è a titolo oneroso(1), il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione(2) 1410. La garanzia(3) può essere esclusa per patto(4), ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione 797.
Note
(1)
La cessione è un contratto a causa variabile, cioè può soddisfare diverse esigenze: può essere stipulata, ad esempio, a titolo oneroso, senza corrispettivo, con funzione solutoria, con funzione di garanzia, ecc.
(2)
E’ inesistente, ad esempio, il credito prescritto, già adempiuto o che non sia nella disponibilità del cedente; altresì, il credito nullo, annullabile, derivante da contratto risolubile o rescindibile.
(3)
La garanzia comprende l’obbligo di restituire quanto ricevuto e di risarcire l’eventuale danno.
(4)
Il patto, invece, non può rendere più gravosa la garanzia.