Art. 1267 – Garanzia della solvenza del debitore

(1)Il cedente non risponde della solvenza del debitore(2), salvo che ne abbia assunto la garanzia(3). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto(4); deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno(5) 19 l. camb.. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto 1418.

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso(6).

Note

(1)

In tema di cessione dei titoli di imprese si veda l’art. 4, legge 21 febbraio 1991, n. 52.

(2)

In tal caso si parla di cessione “pro soluto”.

(3)

Se la cessione è solutoria (1198 c.c.), cioè con l’intento di estinguere un debito del cedente verso il cessionario, si presume che essa avvenga “pro solvendo”: il cedente non è liberato finché il creditore non ottiene la prestazione.

(4)

La garanzia, cioè, non ha ad oggetto quanto il creditore-cessionario non ha ottenuto bensì quanto il creditore-cedente ha ricevuto.

(5)

La tesi dominante ritiene che il risarcimento comprenda solo il danno emergente (1223 c.c.).

(6)

La previsione è affine a quella di cui all’art. 1227 del c.c..

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