Art. 1268 – Delegazione cumulativa

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga(1) verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente(2) di liberarlo.

Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento(3)(4).

Note

(1)

Il terzo delegato assume solo l’obbligo di adempiere e, quindi, si parla di delegatio promittendi (1269 c.c.).

(2)

Non è necessario che la dichiarazione sia fatta in una precisa forma (1325, 1324 c.c.).

(3)

Se, invece, il delegatario non ha accettato, può scegliere se rivolgersi al delegante o al delegato.

(4)

Nonostante il codice disciplini solo la delegazione passiva, si ritiene che le parti, nella loro autonomia, possano prevedere anche una delegazione attiva. Si tratta di un accordo, trilaterale tra creditore, debitore e terzo, con cui il creditore delegante delega il debitore delegato ad obbligarsi alla prestazione verso il terzo delegatario. Anch’essa può essere cumulativa o liberatoria.

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