Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo(1), questi può obbligarsi verso il creditore(2), salvo che il debitore l’abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante(3). Sono salvi gli usi diversi.
Note
(1)
La norma disciplina la delegazione di pagamento, che si sostanzia in un accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il debitore delegante delega il terzo ad una certa prestazione verso il terzo delegatario. È lo schema, ad esempio, dell’assegno bancario.
A differenza della delegatio promittendi (1268 c.c.) la fattispecie in esame ha funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione.
(2)
In tal caso si passa alla delegatio promittendi (1268 c.c.).
(3)
Il debitore non è tenuto ad adempiere al delegatario nemmeno se sia egli stesso debitore del delegante.