Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire(1) alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore 1411.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo 1230, 1268, 1272, 1274(2).
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito(3), e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta 1413(4)(5).
Note
(1)
L’accollo è un accordo bilaterale tra debitore originario e terzo accollante, efficace a prescindere dall’adesione del creditore, adesione che serve al creditore solo per rendere irrevocabile l’accordo nei suoi confronti.
(2)
Se il debitore originario è liberato, l’accollo è “liberatorio”, altrimenti è “cumulativo”.
(3)
Così, se l’accollante ha assunto solo una parte del debito originario, egli è tenuto solo per quella parte.
(4)
Cioè le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista. Non possono essere opposte, invece, le eccezioni personali, quelle basate su fatti sopravvenuti all’accollo nonché la compensazione dei crediti del debitore originario con quelli del creditore (1272 c.c.).
(5)
La norma disciplina l’accollo esterno, in base al quale l’accordo tra accollante ed accollato attribuisce al creditore il diritto di pretendere dall’accollante l’adempimento della prestazione.
Si ritiene che sussista anche l’accollo interno, che si configura quando l’accordo non attribuisce alcun diritto a favore del creditore.