Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva(1).
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato 1276(2).
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione(3).
Note
(1)
Se il creditore si è espressamente riservato, può agire contro il debitore originario ormai estraneo al rapporto anche se ad essere insolvente è il terzo.
(2)
In tal caso la liberazione viene posta nel nulla e, pertanto, rivive l’azione verso il debitore originario comprese le eventuali garanzie che questi aveva prestato.
(3)
Cioè, nell’accollo esterno liberatorio e condizionato alla liberazione.