In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle(1).
Note
(1)
Oltre che alle garanzie offerte da terzi, la norma si riferisce a quelle prestate dal debitore stesso in quanto con la sua liberazione lui diviene estraneo all’obbligazione.