Art. 1276 – Invalidità della nuova obbligazione

Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata(1), e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive(2), ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.

Note

(1)

Si ritiene che si possano comprendere anche la risoluzione (1453 ss. c.c.), la rescissione (1447 ss. c.c.) ed il recesso (1373 ss. c.c.).

(2)

In realtà, è corretto affermare che nasce una nuova obbligazione e non che rivive la precedente: infatti, le garanzie non rivivono perchè sono accessorie ad un’obbligazione ormai estinta.

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