Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. 1224, 1652, 1714, 1720(1)(2)(3)(4)(5)(6)(10).
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura 1825.
Gli interessi superiori alla misura legale(7) devono essere determinati per iscritto 1224, 1350 n. 13, 2725; altrimenti sono dovuti nella misura legale 161(8).
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(8).
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale(9).
Note
(1)
Comma così sostituito ex art. 2, c. 185, l. 23 dicembre 1996, n. 662. Nell’originaria stesura della norma il tasso di interesse era del 5%. Successivamente l’art. 1, l. 26 novembre 1990, n. 353, lo ha elevato al 10%, con decorrenza 16 dicembre 1990. La l. 662/1996 cit. ha riportato il tasso al 5% con decorrenza 1 gennaio 1997, prevedendone l’aggiornamento annuo attraverso decreto ministeriale. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti: d.m. 10 dicembre 1998 (G.U. 11 dicembre 1998, n. 289), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 1999); d.m. 11 dicembre 2000 (G.U. 15 dicembre 2000, n. 292), tasso al 3,5% (decorrenza 1 gennaio 2001); d.m. 11 dicembre 2001 (G.U. 14 dicembre 2001, n. 290), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2002); d.m. 1 dicembre 2003 (G.U. 10 dicembre 2003, n. 286), tasso al 2,5% (decorrenza 1 gennaio 2004); d.m. 12 dicembre 2007 (G.U. 15 dicembre 2007, n. 291), tasso al 3% (decorrenza 1 gennaio 2008); d.m. 4 dicembre 2009 (G.U. 15 dicembre 2009, n. 291), tasso al 1% (decorrenza al 1 gennaio 2010); d.m. 7 dicembre 2010 (G.U. 15 dicembre 2010, n. 292), tasso al 1,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2011); d.m. 12 dicembre 2011 (G.U. 15 dicembre 2011, n. 291), tasso al 2,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2012); d.m. 13 dicembre 2013 (G.U. 13 dicembre 2013, n. 292), tasso al 1% (decorrenza dal 1 gennaio 2014); d.m. 11 dicembre 2014 (G.U. 15 dicembre 2014), tasso allo 0,5% (decorrenza dal 1 gennaio 2015), tasso allo 0,2% (decorrenza dal 1° gennaio 2016), tasso allo 0,1% (decorrenza dal 1° gennaio 2017), tasso 0,3% (decorrenza dal 1° gennaio 2018), tasso 0,8% (decorrenza 1 gennaio 2019).
(2)
Gli interessi maturano ogni giorno (821 c.c.) ma sono esigibili quando scadono, di regola annualmente.
(3)
Il Decreto 13 dicembre 2017 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
(4)
Il Decreto 12 dicembre 2019 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”
(5)
Il Decreto 11 dicembre 2020 ha disposto, con l’art. 1, comma 1, che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.
(6)
Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.
(7)
E’ nullo il patto (v. art. 1419, comma 2, c.c.) con il quale le parti determinano interessi c.d. usurari, cioè in misura esorbitante e sproporzionata rispetto ai valori stabiliti dalla legge (v. art. 1815, comma 2, c.c.). Ai sensi dell’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni contro l’usura), la determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’ufficio italiano dei cambi con riferimento ai tassi medi effettivi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
(8)
Si ritiene comunemente che il pagamento degli interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale, ma non per iscritto, e quindi non dovuti, costituisca adempimento di un’obbligazione naturale (v. 2034 c.c.). Per il saggio di interesse nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE.
(9)
Questo comma è stato aggiunto dall’art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del menzionato D.L. 12 settembre 2014, n. 132 tali disposizioni producono effetti sui procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.
(10)
Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024”.