Art. 1302 – Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo(1).

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazioneciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Note

(1)

Ad esempio, Tizio e Caio sono condebitori per 100 nei confronti del creditore Sempronio, il quale è a sua volta debitore di 100 nei confronti di Caio. Se Sempronio chiede il pagamento a Tizio, questi potrà opporre in compensazione il credito di Caio verso Sempronio, ma solo per 50, dovendo pagare gli altri 50. Se invece Sempronio chiede il pagamento a Caio, questi potrà opporre in compensazione l’intero proprio credito, e cioè 100.

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