La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare(1).
Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.
Note
(1)
La norma si riferisce solo alla transazione stipulata per l’intero debito solidale. Se invece il condebitore effettua la transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati per la parte di debito estinto.