Art. 1307 – Inadempimento

Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altricondebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta(1). Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti(2).

Note

(1)

Pertanto, se un condebitore è inadempiente egli ne risponde in via contrattuale (1218 c.c.) ma gli altri debitori rimangono tenuti alla prestazione dovuta.

(2)

Poichè il risarcimento presuppone la prova del danno (v. 1218 ss. c.c.), ad esso è tenuto solo chi lo ha cagionato, perchè inadempiente, e non i condebitori che non lo siano.

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