Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge 41 Cost.(1) e dalle norme corporative(2).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare 1323, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico(3)(4).
Note
(1)
Tale comma individua il primo profilo dell’autonomia contrattuale, che attiene al contenuto del contratto, da intendersi come tutte le determinazioni con cui le parti regolano il loro rapporto: ad esempio, la prestazione dovuta dal lavoratore. Questa libertà non è sconfinata ma sconta i limiti imposti dalla legge che sono dati dalle norme imperative, dall’ordine pubblico e dal buon costume (1343 c.c.). Ad esempio, il datore di lavoro deve rispettare le norme che individuano limiti al lavoro minorile e femminile.
(2)
Il d.lgs. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso l’ordinamento corporativo. L’espressione “e dalle norme corporative” deve, dunque, intendersi abrogata.
(3)
Il secondo profilo di autonomia delle parti attiene al tipo contrattuale, in quanto i contraenti non sono tenuti ad adottare le fattispecie individuate dalla legge ma possono anche creare nuovi contratti se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti. Tali nuove figure devono, però, realizzare interessi che l’ordinamento ritiene degni di tutela e questo controllo è affidato al giudice in via successiva, non potendo provvedervi la legge in via preventiva. La loro disciplina è data dalle norme generali sul contratto (1323, 1326 c.c.) e da quella delle fattispecie tipiche (1470 ss. c.c.) applicabili in via analogica. Spesso tali nuovi contratti vengono fatti oggetto di disciplina specifica, come nel caso del franchising (l. 6 maggio 2004, n. 129).
Si ritiene che la norma, implicitamente, contempli autonomia delle parti anche in ordine ad ulteriori aspetti, quali la scelta di concludere il contratto e la scelta dell’altro contraente. Anche tali libertà, però, non sono illimitate: si pensi all’obbligo di contrarre che incombe su chi ha stipulato un contratto preliminare (1351 c.c.) o, per legge, sui gestori di servizi pubblici di linea (1679 c.c.).
(4)
Tra i contratti atipici si distingue, in relazione alla causa (1325, 1343 c.c.), tra contratti misti e contratti collegati. Nei primi, la causa è il frutto della fusione di due fattispecie tipiche, come ad esempio nel negozio misto con donazione, che deriva dalla fusione di compravendita (1470 c.c.) e donazione (769 c.c.). Nei secondi si stipulano più contratti, diversi ma volti a raggiungere uno scopo unico, come nel caso del subcontratto.