Art. 1323 – Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo(1).

Note

(1)

La disciplina dei contratti atipici è data, oltre che dalle norme generali sul contratto, dalle disposizioni che disciplinano fattispecie tipiche analoghe (1322 comma 2, c.c.).

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