Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale 1334, 1987(1)(2).
Note
(1)
Secondo la teoria tradizionale, la principale distinzione tra contratti ed atti unilaterali sta nel fatto che i secondi non possono essere atipici ma solo tipici (1322, 1987 c.c.). Questo perchè di regola essi sono idonei ad incidere sulla sfera giuridica altrui: pertanto, i singoli devono conoscere in via preventiva quali limitazioni possono subire alla propria libertà. L’ordinamento, inoltre, ritiene in generale non sufficiente una volontà unilaterale perchè si produca un vincolo giuridico.
Secondo altra tesi, sono ammissibili anche atti unilaterali atipici purché non comportino oneri ma solo vantaggi per i loro destinatari e salva, per questi ultimi, la libertà di rifiutarne gli effetti.
(2)
E’ discusso se tale norma si applichi anche agli atti giuridici in senso stretto, che appartengono al novero degli atti giuridici ma non hanno natura negoziale e che si caratterizzano perchè producono effetti a prescindere dalla volontà di chi li realizza, per il solo fatto che vengono posti in essere.