Art. 1329 – Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo(1), la revoca è senza effetto 1331, 1333(2).

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità 414 del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia 1330(3).

Note

(1)

E’ essenziale che sia sancito un limite alla durata dell’irrevocabilità in quanto il proponente non può vincolarsi all’infinito. Tuttavia, la norma non stabilisce la conseguenza della mancata indicazione che è, secondo alcuni, la conversione in proposta semplice (1328 c.c.) per mancanza di un presupposto essenziale; secondo altri, il termine può essere fissato dal giudice in analogia alla disciplina dell’opzione (1331 c.c.).

(2)

Pertanto, il destinatario della proposta potrebbe, con una accettazione entro il termine, concludere il contratto anche in caso di revoca del proponente.

(3)

Normalmente la proposta perde efficacia in caso di morte o incapacità sopravvenuta del proponente.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?