Art. 1330 – Morte o incapacità dell’imprenditore

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace 414 prima della conclusione del contratto 1326(1), salvo che si tratti di piccoli imprenditori 2083 o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze(2).

Note

(1)

Dal disposto di tale norma e dell’art. 1329 del c.c. si ricava che la regola generale è nel senso che morte o sopravvenuta incapacità del proponente, così come dell’accettante, prima del perfezionarsi del contratto, comportano l’inefficacia di proposta ed accettazione.

(2)

Si pensi, ad esempio, alla proposta che, pur se fatta ad un imprenditore, sia volta a concludere un contratto per la fornitura di un servizio ad opera della persona dell’imprenditore stesso per la fiducia riposta in questi.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?