Art. 1332 – Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti(1) e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari 2528(2).

Note

(1)

La fattispecie si riferisce ai c.d. contratti aperti, cioè quelli che sono aperti all’adesione di terzi, tra i quali, tipicamente, quelli che vogliono costituire organizzazioni a carattere associativo come le società cooperative. Essi si contrappongono ai contratti a struttura chiusa che, seppur plurilaterali, non sono orientati a dare ingresso a terzi: ad esempio, le società lucrative.

(2)

Tali soggetti devono essere inquadrati come proponenti poichè ad essi è rivolta l’accettazione. La loro proposta può essere indirizzata a soggetti in possesso di precisi requisiti ovvero a tutti indistintamente, nel qual caso si qualifica come offerta al pubblico (1336 c.c.).

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