Art. 1334 – Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza(1) della persona alla quale sono destinati(2).

Note

(1)

Per determinare la conoscenza si deve guardare al successivo art. 1335 del c.c..

(2)

La norma si riferisce agli atti unilaterali recettizi che si contrappongono a quelli non recettizi, che producono effetti dal momento in cui vengono posti in essere, a prescindere dalla conoscenza che ne abbia il destinatario. È tale, ad esempio, la revoca della proposta contrattuale (1328 c.c.).
L’atto recettizio non va confuso con l’atto giuridico in senso stretto: il primo esprime un concetto temporale, cioè relativo al momento di produzione degli effetti; col secondo si mette in luce una caratteristica soggettiva, cioè che l’atto produce effetti a prescindere dal fatto che essi siano voluti o meno dal suo autore (v. 1219 c.c.).

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