Art. 1338 – Conoscenza delle cause di invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto(1), non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto 1398.

Note

(1)

Si ritiene che non sussista l’ipotesi di cui alla norma se l’invalidità deriva dalla legge, come nel caso di forma contrattuale richiesta ad substantiam (1325, 1350 ss. c.c.), poichè entrambe le parti sono tenute a conoscerla.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?