Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative(1) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti 1419(2).
Note
(1)
L’espressione “o da norme corporative” è da ritenersi abrogata dal D. lgs.. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso l’ordinamento corporativo.
(2)
La norma fa riferimento alle c.d. fonti eteronome, cioè quelle che non dipendono dalla volontà delle parti ma dalla legge.