(1)Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe 626, 788, 1418 comma 2(2).
Note
(1)
I motivi vengono in rilievo soprattutto negli atti liberali poiché questi comportano un’attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto senza alcun corrispettivo e, quindi, si ritiene, soprattutto per ragioni, o meglio motivi, personali.
Nell’ambito contrattuale il principio della irrilevanza dei motivi può essere derogato dalle parti introducendo una condizione (1353 ss. c.c.). Inoltre, vi sono ipotesi nelle quali la fattispecie stessa ne accentua il ruolo, come accade nel negozio indiretto (negozio tipico utilizzato per uno scopo diverso da quello che gli è proprio) e nel negozio fiduciario (in cui una parte trasferisce ad un’altra la titolarità di un bene con l’accordo, basato sulla fiducia, che questi lo utilizzerà in base alle istruzioni impartitegli).
(2)
Affinché i motivi rilevino è necessario che: essi siano illeciti, cioè contrari a norme imperative o al buon costume; siano comuni ad entrambe le parti, per cui è irrilevante il motivo che rimanga nella sfera personale di un solo contraente; che sia l’unico scopo perseguito dalle parti.