L’oggetto del contratto(1) deve essere possibile(2), lecito(3), determinato o determinabile 1325, n. 3, 1972(4).
Note
(1)
La nozione di oggetto de contratto è discussa: secondo alcuni è il contenuto del contratto, ovvero l’operazione economica che le parti hanno programmato; secondo altri è costituito dalle prestazioni dovute; altri lo identificano con il bene dovuto.
(2)
Sia materialmente che giuridicamente: ad esempio, è materialmente impossibile consegnare un bene inesistente. L’impossibilità comporta nullità del contratto (1418 ss. c.c.) solo se originaria, se sopravvenuta comporta l’estinzione dell’obbligazione (1453 c.c.) e la risoluzione del contratto (1463 c.c.).
(3)
L’illiceità indica l’inopportunità morale del contratto e deriva da contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume (1343 c.c.): è illecito, ad esempio, l’oggetto del contratto con cui si ingaggia un sicario per commettere un omicidio.
(4)
Deve essere chiaro l’impegno assunto dalle parti: non sarebbe valido il contratto se la determinazione del suo oggetto fosse rinviata ad una successiva stipula tra le parti.