Il contratto sottoposto a condizione sospensiva(1) o a termine(2) è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Note
(1)
La condizione sospensiva (1353 ss. c.c.) è quell’evento futuro ed incerto dal cui verificarsi le parti fanno dipendere la produzione degli effetti da parte del contratto.
(2)
Il termine è un avvenimento futuro e certo (a differenza della condizione che è incerta) da cui si fa dipendere la produzione degli effetti del contratto o il cessare di tale produzione, a seconda che il termine sia iniziale o finale.