Art. 1348 – Cose future

La prestazione di cose future 820 comma 2 può essere dedotta in contratto(1), salvi i particolari divieti della legge(2).

Note

(1)

Se il contratto ha ad oggetto un bene futuro esso è ad efficacia obbligatoria, cioè obbliga l’alienante a far conseguire all’avente causa la proprietà del bene.

(2)

La legge vieta, ad esempio, il patto successorio (455 c.c.).

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