Art. 1349 – Determinazione dell’oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo(1) e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio(2), il terzo deve procedere con equo apprezzamento 631, 632, 664. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice 778, 1286, 1287, 1473, 2264, 2603.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede(3). Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo 1421, 1423.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Note

(1)

Il terzo in tal caso è detto arbitratore e si distingue dall’arbitro che è un soggetto cui le parti si rivolgono per la risoluzione di una lite che è sorta tra di esse (806 ss. c.p.c.).

(2)

Anche se decide in base al suo arbitrio, il terzo deve sempre considerare l’interesse delle parti.

(3)

Il terzo è in mala fede se agisce al solo scopo di danneggiare o favorire una parte.

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