Art. 1350 – Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata(1), sotto pena di nullità 1351, 1392, 1403, 2725 comma 2(2):

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili 812;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, 978, il diritto di superficie 952 ss., il diritto del concedente 960 e dell’enfiteuta 959;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti 1100 ss.;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali 1027 ss., 1058, il diritto di uso 1021 ss. su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico 971;

7) i contratti di anticresi 1960 ss.;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni 1572;

9) i contratti di società 2247 ss., 2251 o di associazione 2549 con i quali si conferisce il godimento di beni immobili 812 o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue 1861 ss. o vitalizie 1872 ss., salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari 713 ss., 1111 ss.;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti 1965 ss.;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge 14, 47, 162, 782, 918, 1284 3, 1351, 1392, 1403, 1503 comma 3, 1543 1, 1978, 2096, 2125, 2328, 2333 3, 2463, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2821, 2879; 29, 807, 813 c.p.c.; 237, 242, 249, 278, 328 ss., 375, 565 2, 852, 857, 864 c. nav..

Note

(1)

Il requisito di forma che la legge esige varia da un minimo, dato dalla forma espressa, come nel caso di fideiussione (v. 1937 c.c.) ad un livello più elevato, come nel caso di forma scritta. Il grado di forma più elevato viene richiesto per la donazione, a causa dell’importanza dell’atto di liberalità (v. 782 c.c.). Lo sviluppo della tecnologia ha condotto all’elaborazione di documenti anche informatici, per i quali la legge ha introdotto una serie di norme di regolamentazione (tra le altre, l. 15 marzo 1997, n. 59; d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

(2)

La norma contempla una eccezione al principio di libertà delle forme (v. 1325 c.c.) e si riferisce alla forma ad substantiam, necessaria per la stessa validità del contratto. Questa si differenzia dalla forma prescritta ad probationem che indica la necessità che il contratto sia provato per iscritto.

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