Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume 2728 che la forma sia stata voluta per la validità 1350, 1418, 1421 di questo(1).
Note
(1)
Il principio di libertà della forma contrattuale (v. 1325 c.c.) può essere derogato, oltre che dalla legge (v. 1350, 1351 c.c.), anche dalla volontà delle parti.