(1)Le parti possono subordinare l’efficacia(2) o la risoluzione(3) del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto 108, 475, 520, 633, 702, 1521, 1757, 1938, 2010, 2659(4).
Note
(1)
La norma si riferisce alla condizione prevista dalle parti che si differenzia dalla condicio iuris, la quale influenza l’efficacia del contratto ma per volontà di legge, senza che i contraenti possano incidervi: essa si ha, ad esempio, in caso di donazione con condizione di reversibilità (v. 791 c.c.). La condizione si distingue anche dalla presupposizione che si ha quando, interpretando il contratto secondo buona fede, risulta che le parti hanno ritenuto determinante del consenso una certa situazione che però non hanno dedotto espressamente nell’accordo. Secondo un primo indirizzo essa costituisce una condizione implicita, secondo altri, se l’evento è comune, determinante ed oggettivo, il suo mancato avverarsi può essere fatto valere ai sensi dell’art. 1467 del c.c..
(2)
In tal caso si parla di condizione sospensiva: ad esempio, Tizio si impegna ad acquistare un fondo se il Comune gli concederà di costruirvi un immobile.
(3)
In tal caso la condizione è risolutiva: ad esempio, Tizio acquista il fondo subito ma con la condizione che l’acquisto venga caducato se entro un anno non ottiene la possibilità di edificarvi.
(4)
L’avvenimento dedotto in condizione deve essere: futuro, altrimenti le parti non avrebbero bisogno di posticipare gli effetti o la risoluzione del contratto; incerto, ciò che distingue la condizione dal termine; lecito (v. 1354 c.c.), poichè l’illiceità non riceve protezione dall’ordinamento; possibile (v. 1354 c.c.) poichè altrimenti la condizione sarebbe priva di utilità per le parti.