(1)È nulla 1418 l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore 645(2).
Note
(1)
La condizione può essere, oltre che meramente potestativa: casuale, se il suo avverarsi viene fatto dipendere dalla volontà di terzi o dal caso; potestativa se dipende dalla volontà da una delle parti la quale, però, ha un interesse al suo realizzarsi ovvero ne subisce un sacrificio (altrimenti sarebbe meramente potestativa); mista, se dipende in parte dal volere di un contraente ed in parte dal caso o da terzi.
(2)
Se, invece, la volontà è quella dell’acquirente o del creditore il negozio è valido: ciò accade, ad esempio, nella vendita con patto di riscatto (v. 1500 c.c.).