In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi(1).
L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi(2).
Note
(1)
In tal caso non è tutelato solo l’interesse dell’alienante all’eventuale risoluzione ma anche quello dell’acquirente, che può esercitare il diritto.
(2)
La parte che aspira alla titolarità del diritto versa in una situazione giuridica qualificabile come aspettativa, quale situazione protetta in via strumentale, ovvero in relazione al sorgere definitivo del diritto. La tutela dell’aspettativa sia attua attraverso gli atti conservativi ed imponendo all’altra parte l’onere di comportarsi secondo buona fede (v. 1358, 1359, 1175 c.c.).