(1)Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto(2), salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso(3).
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica 1467, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Note
(1)
La retroattività di cui tratta la norma è definita reale, in quanto opera anche nei confronti dei terzi, e si distingue dalla c.d. retroattività obbligatoria, che opera solo tra le parti e che si configura in caso di risoluzione per inadempimento (1458 c.c.).
(2)
Pertanto, se Tizio acquista un terreno a condizione di potervi edificare entro un anno e la condizione si avvera, l’effetto traslativo si verifica sin dal momento in cui ha concluso il contratto; se acquista il terreno ma a condizione che il contratto cesserà di produrre effetti se entro un anno non ottiene la possibilità di edificare e non ottiene, trascorso un anno, tale possibilità, è come se il contratto non fosse mai stato stipulato.
(3)
Ad esempio, ai sensi del successivo comma 2, la natura stessa del contratto a prestazioni continuate o periodiche (qual è, tra gli altri, il contratto di somministrazione, v. 1559 c.c.) ne giustifica la non retroattività.