Art. 1361 – Atti di amministrazione

L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata(1).

Note

(1)

Pertanto, la parte che è tenuta a consegnare un bene a causa del verificarsi della condizione deve consegnare solo i frutti maturati dal giorno in cui la stessa si è avverata.

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