Art. 1362 – Intenzione dei contraenti

(1)Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto 1326(2).

Note

(1)

La norma si ritiene essere la prima di una serie di regole interpretative soggettive, cioè fondate sull’intenzione delle parti (1362, 1363, 1364, 1365 c.c.), contrapposte ai canoni ermeneutici oggettivi (1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c.) i quali prescindono dal volere dei contraenti e che hanno applicazione residuale rispetto alle prime.

(2)

Il comportamento in esame non è solo quello giuridico, cioè relativo al profilo tecnico del contratto, ma anche quello non giuridico, se collegato al contratto stesso. Inoltre, non si deve considerare solo la condotta precedente la stipula, come quella tenuta nel formulare proposta ed accettazione, ma anche quella successiva, ad esempio la condotta adottata nel dare esecuzione all’accordo.

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