Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro(1).
Note
(1)
Poiché la norma dichiara di applicarsi nel caso di interpretazione dubbia, sembra da ritenersi che essa abbia carattere residuale, cioè non si applichi sempre ma solo in caso di incertezza circa il senso delle clausole. Secondo altri essa ha valore generale, cioè deve essere sempre adottata nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari (1342 c.c.) e con condizioni generali di contratto (1341 c.c.).