Art. 1371 – Regole finali

Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso(1)(2).

Note

(1)

Poiché la norma attribuisce al giudice un potere interpretativo, essa ha carattere residuale, cioè si applica solo se nessuno degli altri criteri è utile a chiarire il senso del contratto. La sua applicazione, inoltre, è esclusa in talune ipotesi, ad esempio nei contratti aleatori (v. 1469 c.c.), atteso che in essi le parti sopportano un rischio che non consente l’operare del concetto di equità.

(2)

Seguiva un ulteriore comma che è stato abrogato dall’art. 3, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287, con i riferimenti alle norme corporative in esso contenuti.

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