Il contratto ha forza di legge tra le parti(1). Non può essere sciolto che per mutuo consenso(2) o per cause ammesse dalla legge 1399 comma 3, 1453, 1896; 72(3).
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi(4) che nei casi previsti dalla legge 1411, 1415(5).
Note
(1)
Il momento a partire dal quale il contratto vincola le parti è quello della sua conclusione: prima rimangono libere di scegliere se stipulare o meno e anche l’eventuale responsabilità precontrattuale (v. 1337, 1338 c.c.) non può mai pregiudicare tale libertà. Il concetto di “forza di legge” si riferisce solo a quanto dispone il contratto stesso (v. 1374 c.c.) ed indica il fatto che le parti sono tenute ad osservarlo.
(2)
La dottrina usa l’espressione “mutuo dissenso” per indicare il venir meno del consenso. È discussa l’operatività del mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali (v. 1376 c.c.): mentre secondo alcuni è necessario un atto contrario, che, cioè, produca l’effetto inverso a quello prodottosi, secondo altri è sufficiente anche per essi il mutuo dissenso.
(3)
La legge ammette non solo lo scioglimento concorde ma anche quello unilaterale (v. 1373, 1453, 1671, 2227 c.c.) il quale, proprio perché è eccezione alla regola generale, non può essere rimesso alla volontà di una parte.
(4)
Terzi possono essere definiti tutti coloro che non sono parte del contratto.
(5)
La norma stabilisce che verso i terzi il contratto non può produrre effetti diretti e ciò rappresenta, da un lato, corollario del principio di relatività del contratto e, dall’altro, espressione della regola per cui la sfera patrimoniale dei singoli non può essere pregiudicata dall’attività altrui. Il contratto può, però, produrre effetti riflessi verso i terzi, nel senso che questi possono in qualche modo esserne coinvolti: ad esempio, chi subisce un danno a causa di un veicolo può agire per il risarcimento del danno (2043 c.c.) anche contro il proprietario del veicolo (v. 2054 3, c.c.) ed, in tal caso, il diritto di proprietà conseguito, si supponga, mediante compravendita (v 1470 c.c.) è la base su cui agire.