(1)Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione(2).
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica 1467(3), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione(4).
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso(5), questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario(6).
Note
(1)
La legge prevede anche delle ipotesi particolari di recesso, quali, ad esempio, quella di cui agli art. 64 ss. del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e quella di cui all’art. 6 della legge 18 giugno 1998, n. 192 in tema di subfornitura. Il recesso non deve essere confuso con la disdetta che costituisce il diniego alla rinnovazione di un contratto per il quale questa sia automatica ed è prevista, ad esempio, in materia di locazione di immobili urbani (artt. 2 e 3 L. 9 dicembre 1998, n. 431 e artt. 28 e 29 L. 27 luglio 1978, n. 392).
(2)
Tale comma si riferisce ai contratti ad esecuzione immediata, i quali, cioè, non producono effetti nel tempo ma solo quando vengono eseguiti; è tale, ad esempio, il contratto di compravendita (v. 1470 c.c.).
(3)
Ad esempio, il contratto di somministrazione (v. 1559 c.c.). Si ritiene che, in base anche all’art. 1375 del c.c., si possa sempre recedere anche dai contratti a tempo indeterminato, atteso che vale anche per essi il principio per cui nessun vincolo obbligatorio può essere perpetuo.
(4)
Si ritiene che la norma esprima un principio di ordine generale, per cui il recesso in tali tipologie di contratto è sempre ammesso, anche se manca una previsione specifica per il singolo tipo. Inoltre, la non retroattività degli effetti andrebbe attribuita solo al recesso e non alla revoca, e ciò costituirebbe il tratto distintivo tra le due figure.
(5)
Il recedente può versare il corrispettivo in via anticipata, nel qual caso esso si configura come caparra penitenziale (1386 c.c.) ovvero al momento del recesso ed in tal caso esso costituisce multa penitenziale (1373 3, c.c.).
(6)
La salvezza del patto contrario è contemplata in un comma a sè stante, ciò che induce a ritenere che essa possa riferirsi all’intera norma.