Art. 1378 – Trasferimento di cosa determinata solo nel genere

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere(1) 1178, la proprietà si trasmette con l’individuazione(2) fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti(3). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna 1510 al vettore 1678 o allo spedizioniere 1737(4).

Note

(1)

I beni generici sono quelli considerati solo per la loro appartenenza ad un genere, ad esempio un quintale di pesce spada; i beni specifici, invece, vengono in rilievo per la loro individualità, come accade, ad esempio, quando si individuano e si separano, nella massa, venti chilogrammi di pesce spada.

(2)

L’individuazione è quell’attività mediante la quale il bene da generico diviene specifico e può consistere nella misurazione, nella pesatura, nella separazione ecc.

(3)

In base al principio per cui il rischio del perimento di un bene grava su chi ne è proprietario, fino alla specificazione tale rischio grava sul venditore. Egli, inoltre, non può mai essere liberato dalla prestazione poiché, in base al brocardo genus numquam perit, questi potrà sempre reperire altrove altri beni del medesimo genere.

(4)

Pertanto, dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere il rischio del perimento del bene passa all’acquirente. Ciò non esclude un’eventuale responsabilità di questi in base alla relativa disciplina (v. 1678 ss., 1737 ss. c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?