Art. 1379 – Divieto di alienazione

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti(1), e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Note

(1)

Ad esempio, se Tizio e Caio si accordano affinché il secondo non venda un bene di cui è proprietario a nessuno ma questi lo aliena a Sempronio, Tizio può far valere il patto contro Caio ed ottenere il risarcimento del danno (v. 1218 ss. c.c.), mentre non può opporre l’accordo a Sempronio, il cui acquisto è valido ed efficace.

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