Art. 1380 – Conflitto tra più diritti personali di godimento

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito(1).

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa 2704 anteriore(2).

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Note

(1)

Ad esempio, chi per primo ottiene il godimento di un bene concesso in locazione.

(2)

Ad esempio, il soggetto il cui contratto di locazione ha la data precedente.

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