Art. 1382 – Effetti della clausola penale

La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento(1), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione(2), ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore(3).

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno(4).

Note

(1)

La penale opera in modo diverso a seconda che il danno sia dovuto all’inadempimento o al ritardo (v. 1383 c.c.).

(2)

Normalmente la penale contempla l’obbligo di pagare una determinata somma.

(3)

Se le parti convengono che sia risarcibile anche il danno ulteriore, il principio dell’onere della prova (2697 c.c.) torna ad operare normalmente, per cui tale danno ulteriore deve essere dimostrato dal creditore.

(4)

Il creditore è esonerato dalla prova del danno (1223 c.c.) ma deve comunque dimostrare, o meglio allegare, l’inadempimento del debitore (v. 1218 c.c.). Inoltre, in base al combinato disposto della norma in esame e dell’art. 1229 del c.c., è nulla la clausola penale che abbia lo scopo di escludere la responsabilità debitoria per dolo o colpa grave.

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