La penale può essere diminuita equamente dal giudice(1), se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Note
(1)
La norma non specifica se, a tal fine, sia necessaria o meno un’apposita istanza del soggetto gravato dall’onere di pagare la penale.