Art. 1384 – Riduzione della penale

La penale può essere diminuita equamente dal giudice(1), se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

Note

(1)

La norma non specifica se, a tal fine, sia necessaria o meno un’apposita istanza del soggetto gravato dall’onere di pagare la penale.

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