Art. 1385 – Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione del contratto 1326 ss. una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta(1).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra(2); se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali(3).

Note

(1)

In particolare, deve essere restituita se la prestazione principale è diversa dall’obbligo di consegnare una somma di denaro mentre se anche quella principale impone al debitore una dazione di denaro la caparra dev’essere imputata ad essa.

(2)

In tal caso la parte non inadempiente recede e trattiene la caparra e questa diviene strumento di autotutela.

(3)

A riguardo un’importante pronuncia della Cassazione (Cass. SS. UU., 14 gennaio 2009, n.553 ) ha statuito che se la parte agisce in giudizio per ottenere la risoluzione ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova quella volta a far valere il recesso con contestuale ritenzione della caparra, attesa l’incompatibilità dei rimedi che sono tali soprattutto sul piano funzionale (in particolare, la caparra ha funzione deflattiva di liquidazione stragiudiziale del pregiudizio, mentre con l’azione per il risarcimento la parte sopporta il rischio dell’incertezza dell’esito giudiziale ma può ottenere un maggiore ristoro).

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